Cessione del quinto: garanzie

 


La cessione del quinto dello stipendio non richiede al cliente di fornire garanzie reali; tuttavia chi concede il prestito è tutelato dal TFR maturato dal lavoratore dipendente e dalle polizze assicurative obbligatorie.

In caso di insolvenza, infatti, il cessionario avrà diritto a trattenere il TFR cumulato e, se questo non risultasse sufficiente a soddisfare il debito, potrà rivalersi nei confronti dell’assicurazione.

La compagnia assicurativa assume quindi il ruolo di fideiussore, garantendo la copertura di eventuali insolvenze (dovute a infortunio, decesso o cessazione del rapporto lavorativo), per la parte eccedente il TFR cumulato.


Le coperture assicurative della cessione del quinto sono di due tipi:

- assicurazione rischio vita: il cui costo dipende dalla durata del finanziamento e dall’età del cliente;
- assicurazione rischio impiego: il cui costo dipende dalla durata del finanziamento, dall’anzianità lavorativa del cliente, nonché dalla tipologia dell’azienda (società di capitale o di persone).

- Se per qualche motivo dovesse interrompersi il rapporto di lavoro durante il periodo di rimborso del prestito (incluso il licenziamento spontaneo), o nell’eventualità di decesso o infortunio del cliente, il finanziatore può rivalersi sul trattamento di fine rapporto maturato.




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