Prestito delega di pagamento e cessione del quinto: le differenze e i vantaggi

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Con la delega di pagamento è possibile ottenere una seconda trattenuta sulla propria busta paga pari al 20% rispetto lo stipendio netto dedotto dal certificato di stipendio che compilerà l’amministrazione dell’azienda.
In questo modo si può affiancare la Delega di pagamento alla cessione del quinto per un totale di rate pari al 40% dello stipendio netto.

Ma quando può essere accettata una Delega di Pagamento?

1 – La Delega di pagamento può coesistere con la Cessione del quinto solo se l’amministrazione del datore di lavoro è favorevole. Non essendo un diritto di legge come la cessione del quinto, la delega di pagamento è un prestito facoltativo.

Alcuni Enti possono scegliere di non accordare la Delega di pagamento per ridurre i costi amministrativi.

2 – Le rate sia per la Delega di pagamento che per la cessione del quinto non possono superare il 20% ciascuna dello stipendio netto. La somma quindi di cessione del quinto e delega di pagamento potrà raggiungere in totale il 40%.

3 – 50% dello stipendio netto è il massimo delle trattenute che si può fare sulla busta paga. Questo si verifica quando insieme tra loro vengono pagate attraverso busta paga sia la Delega di pagamento, sia la Cessione del quinto, ed una seconda Delega di pagamento (alle volte anche un pignoramento).

Dilazione massima prevista per la Delega di Pagamento, come per la cessione del quinto, è pari a 10 anni, ovvero il piano di ammortamento può prevedere fino a 120 rate.

Sia la cessione del quinto che la delega di pagamento potranno essere rinnovate previa verifica:

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Categoria: Cessione del quinto, Delega di Pagamento | Tags: , , ,

4 commenti

  1. IVO scrive:

    HELP!
    5 mesi or sono richiesi un finanziamento con delega di pagamento in busta. Passata la trafila burocratica delle varie firme e ping pong tra la mia ditta e la finanziaria il finanziamento è stato acetato. IL PROBLEMA E’ che tuttora i soldi non mi sono stati dati, pero sto gia pagando la rata trattenutami dalla busta paga.
    Complimenti per il sito e per la Vs competenza in materia

    • RBadiali scrive:

      Ivo buona sera,
      in merito alle tempistiche di 5 mesi non posso spendere parole in quanto non avendo gestito la pratica non è facile determinare quali sono stati gli intoppi burocratici o quali colpe competono all’agente o alla finanziaria per scarso zelo o competenza.
      Riguardo invece la mancata erogazione del prestito personale con delega effettivamente è molto strano; tecnicamente una società finanziaria non liquida la pratica, ovvero non eroga il finanziamento tramite cessione del quinto di stipendio o delegazione di pagamento, fino a quanto la ditta non firma l attestato di benestare (un documento riepilogativo dell’operazione). Nei casi in cui questo documento non viene timbrato e firmato da parte dell amministrazione dell’azienda, la finanziaria provvederà alla liquidazione del prestito dopo che viene pagata da parte della ditta la prima rata di prestito.
      Se nel suo caso l’amministrazione della sua ditta le sta trattenendo le rate e la finanziaria non le eroga il prestito allora:
      1) o la ditta le trattiene dalla busta paga l importo della rata ma non effettua il bonifico alla finanziaria
      2) o la finanziaria non ha mai deliberato l’operazione e l’agente a cui si è rivolto non le sta raccontando tutta la verità.
      Mi faccia sapere.

      Saluti
      Roberto Badiali

  2. Max scrive:

    ho una cessione e una delega entrambe rinnovabili il prossimo anno.dato che x la delega non è stato sfruttato tutto il quinto, ma solo una parte, (la rata è di 130 a fronte di 420 ) vorrei sapere se è possibile integrare la delega. sono un dipendente ministeriale. grazie

    • RBadiali scrive:

      Buongiorno Max,
      se lei intende rinnovare anticipatamente la delega in corso o richiederne una nuova per l’importo del quinto non utilizzato (la rata è di 130 a fronte di 420) questo non è possibile. La cessione del quinto e la delega sono rinnovabili (anche se non è stata utilizzata la rata massima disponibile) solo allo scadere del 40% della durata del contratto, eccetto per i contratti sottoscritti con durata 60 mesi (rinnovabili fin da subito).

      Distinti saluti
      Roberto Badiali

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