Prestiti personali: centrali rischi e sistemi di informazioni creditizie (SIC)

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A partire dal 1° gennaio 2005, le banche dati private consultabili da banche e finanziarie per verificare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte dei debitori e concedere credito al consumo, prestiti personali, cessioni del quinto e finanziamenti , si sono adeguate al nuovo codice deontologico.

Tale codice è stato sottoscritto da tutte le associazioni rappresentative del settore, con il contributo di alcune associazioni dei consumatori ed è vincolante sul piano normativo. Da quella data sono entrate in vigore le nuove regole “certificate” dal Garante della privacy sulla gestione dei “sistemi di informazioni creditizie” (SIC).

Le attuali “centrali rischi” private erano sorte senza una base normativa prima della legge sulla privacy del 1996. Ciò ha per anni determinato una lunga serie di contenziosi sulle informazioni di coloro che sono definiti”cattivi pagatori”, sulla loro esattezza e sui tempi di conservazione, che duravano anche più di cinque anni. Spesso da più parti si recriminava per la lesione della propria dignità e reputazione e per gli effetti negativi sull’ effettivo accesso al credito che tale cattiva reputazione di pagatore provocava. Altre lamentele erano sorte sui danni all’iniziativa privata ed alle proprie relazioni sociali e professionali.

I SIC sono archivi gestiti solo da alcune società o consorzi, ma consultati da tutte le banche e dagli intermediari finanziari. Alcuni di tali archivi annotano solo le informazioni negative, altri invece anche quelle positive (finanziamenti e prestiti personali accordati, anche se non c’è un mancato o ritardato pagamento).

Si chiarisce cosa è lecito raccogliere e come mettere legittimamente in circolazione notizie relative a prestiti personali, finanziamenti, dilazioni di pagamento, cessioni del quinto dello stipendio, acquisti rateali di beni al consumo, richieste di carte di credito, concernenti consumatori e imprese.

Con tale codice inoltre le informazioni vengono ponderate in base all’entità dell’indebitamento:
1) indebitamenti lievi da un lato e sovraesposizioni finanziarie o artifizi e raggiri dall’altro;
2) più possibilità per le finanziarie di individuare chi opera il “credit shopping”;
3) tempi più brevi di conservazione in rete dei dati relativi a lievi inadempimenti.

Prosegue

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