“In attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione, la legge sul diritto agli studi universitari detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.” [Legge n. 390 1991 articolo 1 c.v.]
In base a questa norma costituzionale, che è alla base anche del meccanismo delle borse di studio, sono stati istituiti i prestiti d’onore per gli studenti universitari.
Rispetto alle varie forme di prestito trattate fino ad ora (prestito personale, cessione del quinto, prestito dipendenti, prestiti delega, ecc.) il prestito d’onore è una forma atipica di finanziamento finalizzato, che prevede condizioni agevolate per gli studenti universitari meritevoli e appartenenti a famiglie con basso reddito A questi soggetti infatti non vengono richieste garanzie reali o personali di terzi, come la fideiussione.
La legge 390/1991 stabilisce che gli enti pubblici e gli istituti finanziari assegnino i prestiti agli studenti per permettere loro la prosecuzione degli studi. La legge, inoltre, prevede che il beneficiario del prestito restituisca la somma ricevuta solo dopo il completamento degli studi, ma entro 5 anni dalla conclusione degli stessi.
Le regioni stesse fungono da garante e per questo motivo devono pagare gli interessi agli enti finanziatori, in modo che questi non pesino sulla situazione economica dello studente in difficoltà.
Per ottenere l’erogazione del prestito d’onore lo studente deve attivare un conto corrente nel quale viene aperto un credito; successivamente (al termine degli studi) il rapporto tra istituto finanziario ed il soggetto interessato si trasformerà in prestito personale.
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