Cessione del quinto: copertura assicurativa

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Vi comunichiamo le nuove modalità di copertura assicurativa relativa alle operazioni di CQS (cessione del quinto stipendio).

OGGETTO: Nuove modalità di copertura assicurativa relative alle operazioni di cessioni del quinto ex al regolamento ISVAP n. 29/2009

In data 25/03/09 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento ISVAP n. 29/2009 concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione; detto Regolamento ha stabilito, nell’art. 14, una diversa classificazione del rischio in funzione del contenuto del contratto, in riferimento alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio.

Precisiamo che le nuove modalità di copertura assicurativa delle operazioni di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, prevedono :

- una POLIZZA VITA a tutela in caso di decesso del debitore/assicurato.

- una POLIZZA RISCHIO IMPIEGO che viene ricondotta a due diversi schemi:

1) PERDITE PECUNIARIE: il lavoratore dipendente/debitore contrae una polizza tutela dell’impossibilità di adempiere l’obbligazione di pagamento a favore dell’ente finanziatore a causa della perdita dell’impiego, con conseguente cessazione dell’erogazione dello stipendio. Il costo del premio, in tale caso, sarà escluso dal calcolo del TEG.

2) POLIZZA RAMO CREDITO: la polizza viene stipulata dall’ente finanziatore a tutela del proprio rischio di mancato adempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore dipendente debitore (che è terzo rispetto al rapporto contrattuale). Stante l’attuale incertezza normativa, in riferimento all’inserimento o meno nel calcolo del TEG del costo del premio in tale ipotesi, rimandiamo a futura comunicazione.

In caso di cessione del quinto della pensione, stante l’unico obbligo di copertura assicurativa rispetto al rischio vita, non segnaliamo novità di rilievo.

Il 23 giugno scadranno i termini di adeguamento alla normativa in questione.

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Categoria: Cessione del quinto | Tags: , ,

4 commenti

  1. ENZO scrive:

    AVREI UNA DOMANDA,IO 8 MESI FA HO SUBITO LA PERDITA DEL LAVORO PER CHIUSURA ATTIVITA AVEVO UNA CESSIONE DEL QUINTO MI E STATA TRATTENUTA TUTTA LA LIQUIDAZZIONE MI E STATA CHIESTA DA PARTE DELLA FINANZIARIA COPIA DELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO PER POTER AVERE IL RIMBORSO DALL’ASSICURAZZIONE.UN MESE FA H TROVATO UN LAVORO A TEMPO DETERMINATO LA FINANZIARIA A NOTIFICATO IL VECCHIO CONTRATTO A ME E ALLA NUOVA DITTA CHIEDENDO A QUEST’ULTIMA DI RICOMINCIARE AD EFFETUARE LA TRATTENUTA.VOLEVO SAPERE SE POSSONO FARLO? E SE L’AZIENDA PUO’ INIZIARE LA TRATTENUTA SENZA AVERE IL MIO CONSENSO AGGIORNATO?E L’ASSICURAZIONE DOVREBBE INTERVENIRE PER SALDARE LA DIFFERENZA ?IN ATTESA DI UNA VOSTRA POSSIBILE RISPOSTA VI PORGO CORDIALI SALUTI.GRAZIE.

    • RBadiali scrive:

      Buongiorno Enzo.
      L’assicurazione interviene nei tempi e nei termini stabiliti dal contratto di assicurazione. Nella maggior parte dei casi le coperture assicurative rischio impiego non coprono tutto il debito residuo in caso di licenziamento, com’è ovvio, ma vanno a coprire solo le rate nel periodo in cui si resta senza lavoro.
      La procedura della nuova notifica presso la nuova sede di lavoro è la procedura che applicano tutti gli istituti di credito.
      Saluti.

  2. Anna scrive:

    Mio padre ha fatto la cessione del quinto sulla pensione ma purtroppo ultimamente non sta troppo bene. Se e speriamo di no, dovesse succedere l’imprevedibile, chi paga il debito residuo?
    grazie Anna

    • Roberto Badiali scrive:

      Anna buongiorno,
      la cessione del quinto prevede due coperture assicurative obbligatorie, una rischio vita una rischio impiego. Nel caso dei pensionati non è presente la polizza rischio impiego per ovvie ragioni, ma quella rischio vita si. Pertanto in caso di premorienza il debito residuo del prestito accesso tramite cessione del quinto sarà totalmente estinto.

      Distinti saluti
      Roberto Badiali

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